Art. 3.
(Modalità di intervento).

      1. Il Ministro delle attività produttive, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua e specifica:

          a) le spese che possono essere oggetto di intervento e i relativi limiti e caratteristiche, anche sottoponendole a condizioni, nonché le spese la cui incentivazione è inammissibile;

          b) le modalità e i termini per:

              1) la presentazione delle domande di intervento da parte dei soggetti beneficiari, sulla base dell'avviso di cui al comma 3;

              2) l'istruttoria delle domande di intervento;

              3) la concessione e l'erogazione degli interventi, sia sotto forma di contributo in conto capitale, sia sotto forma di finanziamento agevolato, sia sotto forma di garanzia per il finanziamento;

              4) l'effettuazione di controlli e di eventuali revoche degli interventi concessi;

              c) le priorità per l'accoglimento delle domande nonché la fissazione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti dimensionali o comunque individuate in base a criteri non discrezionali, con particolare riferimento a piccole imprese che producono prodotti artigianali e locali;

 

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          d) le condizioni per il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

          e) le modalità di concessione e di erogazione nell'ipotesi in cui gli importi concessi superino gli stanziamenti disponibili per l'annualità di riferimento, distinguendo ove necessario fra le varie forme tecniche e prevedendo criteri per la partecipazione, in misura parziale, delle domande accolte ma non finanziabili alle graduatorie delle annualità successive;

          f) le modalità di gestione degli stanziamenti eventualmente non concessi per il mancato accoglimento delle domande;

          g) idonee forme di pubblicità del decreto stesso e degli avvisi annuali di cui al comma 3.

      2. Ferma restando la concessione degli interventi in capo al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «Ministero», le attività di istruttoria e di erogazione degli interventi possono essere svolte, previa stipula di apposita convenzione, da soggetti individuati ai sensi della legislazione vigente in materia di interventi pubblici a sostegno delle imprese. Il Ministero può altresì stipulare convenzioni con istituti di credito e con consorzi e cooperative di garanzia fidi al fine della erogazione degli interventi in qualsiasi forma tecnica. Le convenzioni possono essere stipulate prioritariamente con le regioni e con i loro enti strumentali, a parità di onerosità. I costi delle convenzioni gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge.
      3. Con cadenza annuale, il Ministero pubblica un avviso recante tutti gli elementi informativi necessari per la presentazione delle domande, tra cui l'importo massimo complessivo disponibile per gli interventi, un modello per la presentazione stessa e l'indicazione puntuale delle date entro cui la presentazione stessa è possibile, a pena di inammissibilità della domanda.
      4. Le domande si devono riferire a spese sostenute nell'anno solare precedente quello di pubblicazione dell'avviso, e

 

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comunque successivamente alla pubblicazione del decreto di cui al comma 1.